E’ stata emessa ieri, 21 marzo 2024, la sentenza della Corte di giustizia europea sulla causa LEA contro JAMENDO, c10/22.
La decisione configura nuovi scenari nel mercato del diritto d’autore in Italia. La sentenza contesta la modalità con cui l’Italia ha recepito la Direttiva Barnier, imponendo un importante aggiornamento della normativa nazionale.
Il decreto italiano 35/70, che recepisce nel 2017 la Direttiva UE 2014/26, liberalizza il mercato della gestione dei diritti d’autore solo in parte. Il decreto stabilisce, ex art. 8 e sua applicazione, che i soggetti autorizzati ad intermediare il diritto d’autore sono esclusivamente le Organizzazioni di Gestione Collettiva (OGC) senza scopo di lucro, mentre le Entità di Gestione Indipendenti (EGI), a scopo di lucro, possono gestire unicamente i diritti connessi.
La sentenza della Corte Europea dà invece il via libera all’intermediazione in Italia del diritto d’autore sia da parte delle OGC, senza scopo di lucro, che da parte di EGI, con scopo di lucro, sia italiane che con sede legale in un paese membro UE diverso dall’Italia.
La Corte di Giustizia afferma infatti che il divieto di esercitare l’attività imposto a Jamendo genera una restrizione assoluta alla concorrenza e male interpreta la Direttiva europea 2014/26.
Perchè LEA ricorre al Tribunale di Roma contro JAMENDO?
LEA, Associazione Liberi Editori ed Autori è l’Organismo di Gestione Collettiva nato il 1 gennaio 2018 cui Soundreef ha assegnato l’intermediazione dei diritti dei suoi iscritti sul territorio italiano. Primo concorrente di SIAE nell’intermediazione del diritto d’autore per il repertorio musicale, LEA è un’Associazione senza scopo di lucro, come previsto dall’art. 8 del decreto 35/70. Nel 2022 presenta il contenzioso cautelare contro Jamendo presso il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d’impresa. LEA sostiene che l’attività di Jamendo sul mercato italiano sarebbe da assimilare alla gestione collettiva dei diritti d’autore e che essa sarebbe illegittima ed anticoncorrenziale, non essendo Jamendo un organismo di gestione collettiva riconosciuto dall’Autorità Garante, AGCOM, non disponendo quindi dei requisiti necessari per operare in Italia.
Il tribunale di Roma rinvia alla Corte di Giustizia Europea la contestazione tra LEA e Jamendo.
La sentenza del 21 marzo 2024 sottolinea che la normativa nazionale italiana, nella misura in cui non consente alle EGI stabilite in un altro Stato membro, di prestare in Italia i propri servizi di gestione dei diritti d’autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, non proporzionata.
La Corte della Quinta sezione dichiara: L’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.
La Corte rileva che la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell’Unione, ma, come riportato sul sito ufficiale, non risolve la controversia nazionale.
Spetta ora infatti al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Oggi gli Organismi che amministrano il diritto d’autore e i diritti connessi sul mercato italiano sono presenti nell’elenco pubblico dell’AGCOM. Ma il mercato si apre a nuovi attori.
Stay Tuned!
di R. Bonani
